Ordinanza n. 305/97

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ORDINANZA N.305

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 93 del d.P.R. 15 giugno – recte: 16 maggio – 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1996 dal Pretore di Modica nel procedimento penale a carico di Modica Antonino, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 dicembre 1996 dal Pretore di Modica, pervenuta a questa Corte il 28 gennaio 1997, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 93 del d.P.R. 15 giugno – recte: 16 maggio – 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), che punisce con la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire 100.000, fra l’altro, la condotta di chi sottoscriva più di una dichiarazione di presentazione di candidatura per le elezioni dei consigli comunali;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe irragionevole l’equiparazione, quanto a pena edittale, delle varie ipotesi criminose previste dalla disposizione denunciata, e così in particolare, da un lato, della sottoscrizione di più dichiarazioni di candidatura, e, dall’altro, delle condotte assai più gravi di chi eserciti il diritto elettorale, essendone stato sospeso o privato, o sottoscriva una dichiarazione di presentazione di candidatura con un nome falso;

che, sempre ad avviso del giudice remittente, sarebbe irragionevole il trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata, con riferimento a quello assai meno grave (reclusione fino a tre mesi e multa fino a lire 50.000) riservato dall’art. 106 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), riservato alla analoga condotta tenuta in occasione delle elezioni politiche, non potendo una tale disparità giustificarsi, anche in considerazione della circostanza che l’introduzione del sistema maggioritario nelle elezioni politiche, caratterizzato da circoscrizioni elettorali più ristrette, avrebbe eliminato la differenza derivante dalla diversa e maggiore animosità che prima connotava le elezioni amministrative rispetto a quelle politiche.

Considerato che identica questione, sollevata dalla medesima autorità, é stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 84 del 1997, posteriore all’odierna ordinanza di rimessione;

che anche nel presente caso il remittente non chiarisce a quale titolo e in base a quale ricostruzione del sistema egli ritiene applicabile alla specie – concernente un caso di plurima sottoscrizione di presentazioni di candidature in occasione delle elezioni del consiglio della Provincia regionale di Ragusa, disciplinate dalla legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14 – la disposizione penale contenuta nella legge statale che regola le elezioni comunali nei Comuni delle Regioni diverse da quelle, come la Sicilia, ove l’ordinamento comunale é oggetto di una competenza legislativa regionale;

che pertanto, in assenza di qualsiasi motivazione in proposito, e poichè la valutazione della rilevanza spetta anzitutto al giudice a quo, salvo il controllo "esterno" di questa Corte, la questione sollevata deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Modica con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.